Le FAQ

Tutto quello che devi sapere

Guida rapida per comprendere al meglio il mondo delle CER

Chiarimenti e approfondimenti

Le FAQ sulla Comunità Energetica Rinnovabile della Valle Camonica! Qui troverai tutte le informazioni essenziali per comprendere il funzionamento di una CER, i vantaggi economici e ambientali, le opportunità di adesione e i finanziamenti disponibili.

Consulta le nostre domande frequenti per scoprire come aderire alla comunità, quali sono i requisiti per partecipare, gli incentivi disponibili e tutti i dettagli necessari per entrare a far parte di questo progetto sostenibile.

Seleziona un tag qui sotto a scelta tra: “Iniziare”, “Partecipare”, “Incentivi”, “PNRR” e “Aderire”.

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Le info per iniziare

Le prime informazioni per entrare nel mondo delle Comunità Energetiche Rinnovabili

Cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabili?

Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un gruppo composto da cittadini, piccole e medie imprese, enti locali e amministrazioni comunali, oltre a cooperative, istituti di ricerca, organizzazioni religiose, enti del terzo settore e associazioni ambientaliste. Questi soggetti collaborano per condividere l’energia elettrica rinnovabile generata da impianti di proprietà o gestione di uno o più membri della comunità.

All’interno di una CER, l’energia rinnovabile può essere distribuita tra i vari partecipanti, sia produttori che consumatori, situati in una stessa area geografica. Ciò avviene grazie all’utilizzo della rete nazionale di distribuzione elettrica, che consente l’accesso e la condivisione dell’energia prodotta.

 

Il consumatore è un individuo o ente che acquista e utilizza energia elettrica senza produrla.

Può partecipare alla comunità energetica mantenendo la scelta del proprio venditore di energia.

Il produttore è un soggetto che possiede un impianto di produzione di energia rinnovabile (ad esempio fotovoltaico) e vende tutta o parte dell’energia prodotta.

Il prosumer è un individuo o ente che produce e consuma energia rinnovabile. Possiede un impianto di produzione (come pannelli solari) e utilizza l’energia prodotta per le proprie esigenze, vendendo l’eccesso.

Ricopre sia il ruolo di consumatore che di produttore.

Lo scopo primario di una CER è generare vantaggi ambientali, economici e sociali per i propri membri e per le comunità locali in cui è attiva, favorendo l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

 

Le Comunità Energetiche Rinnovabili svolgono un ruolo chiave nell’espansione degli impianti a energia rinnovabile, nella diminuzione delle emissioni di gas serra e nel rafforzamento dell’autosufficienza energetica nazionale.

L’incentivo tariffario e il contributo ARERA vengono riconosciuti esclusivamente sull’energia elettrica che la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) condivide. Questa quantità di energia corrisponde a quella condivisa virtualmente, su base oraria, tra i produttori e i consumatori che fanno parte della CER e sono collegati alla stessa cabina primaria all’interno della rete di distribuzione.

Il calcolo dell’energia autoconsumata viene effettuato dal GSE, il quale si basa sui dati misurati e inviati automaticamente dai distributori di energia, senza alcun costo aggiuntivo per i membri della comunità. Ogni ora, il GSE analizza la produzione totale degli impianti appartenenti alla CER e i consumi di ciascun membro. L’energia considerata come autoconsumata corrisponde quindi al valore minore tra l’energia prodotta complessivamente e quella assorbita dai consumatori della comunità.

Le info per partecipare

Le informazioni utile per comprendere i limiti per partecipare alla CER

Le grandi imprese possono far parte di una CER?

No, le grandi aziende non hanno la possibilità di diventare membri o soci di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER). Tuttavia, possono operare come produttori esterni, ovvero soggetti non appartenenti alla comunità che, previa approvazione del referente della CER, possono contribuire con l’energia generata dai propri impianti al sistema energetico della comunità.

Tutti i membri della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), siano essi semplici consumatori di energia elettrica o utenti che dispongono di un impianto alimentato da fonti rinnovabili che utilizzano per il proprio fabbisogno oltre che per la comunità, conservano i loro diritti di clienti finali. Questo include la libertà di scegliere il proprio fornitore di energia e la possibilità di lasciare la Comunità in qualsiasi momento, nel rispetto delle norme previste dallo statuto. Le medesime opportunità di adesione e recesso sono garantite anche ai produttori di energia rinnovabile.

Una CER è un gruppo di soggetti che collaborano per produrre e consumare energia proveniente da fonti rinnovabili. È possibile aderire alla comunità energetica con diversi ruoli:

  • Produttore di energia rinnovabile, ovvero chi installa e gestisce un impianto fotovoltaico o di altra tipologia per generare energia pulita;
  • Prosumer, ossia chi dispone di un impianto di produzione da fonti rinnovabili, utilizzando l’energia generata per i propri fabbisogni e condividendo eventuali eccedenze con la comunità;
  • Consumatore di energia elettrica, chi non possiede un impianto di produzione ma utilizza energia elettrica e può coprire parte dei propri consumi grazie all’energia rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità.

Qualsiasi impianto che utilizza fonti rinnovabili può far parte di una CER in qualità di unità di produzione. Oltre agli impianti fotovoltaici, rientrano in questa categoria tutte le altre tipologie di impianti a energia rinnovabile, come ad esempio quelli idroelettrici, eolici, a biogas o a biomasse solide, senza alcuna limitazione a queste opzioni.

Per poter beneficiare degli incentivi destinati alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), gli impianti di produzione da fonti rinnovabili devono avere una potenza massima di 1 MW.

Sì, è previsto un limite geografico. Sia i consumatori che i produttori devono trovarsi all’interno di un’area specifica, in cui tutti i punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) fanno riferimento alla stessa cabina elettrica primaria.

Sul portale ufficiale del GSE è disponibile uno strumento interattivo che offre una mappa dettagliata delle cabine primarie distribuite sul territorio nazionale. Attraverso questa piattaforma, gli utenti possono:

  • Visualizzare graficamente, tramite geolocalizzazione, l’area di competenza di ciascuna cabina primaria;
  • Identificare il codice della cabina primaria corrispondente a una specifica posizione geografica, selezionata in base all’indirizzo e al CAP.

Puoi visualizzare la mappa della CER Vallecamonica “cliccando qui“. Per accedere al portale GSE è necessario cliccare il seguente link: “clicca qui“.

Sì, è fattibile. L’energia immagazzinata viene riconosciuta, attraverso specifici algoritmi, come parte dell’energia condivisa all’interno della CER, ottenendo così gli incentivi previsti.

Certamente, una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) può includere anche stazioni di ricarica per veicoli elettrici. L’energia utilizzata per la ricarica dei mezzi viene contabilizzata dal GSE attraverso specifici algoritmi, contribuendo così al calcolo dell’energia condivisa all’interno della CER.

Gli impianti di produzione che utilizzano energie rinnovabili e le utenze di consumo dei clienti finali possono essere associati a una sola Comunità Energetica Rinnovabile (CER). Tuttavia, un singolo soggetto ha la possibilità di aderire a due CER diverse, a condizione che disponga di differenti utenze di consumo o impianti di produzione registrati a suo nome.

Le info per gli incentivi

Le informazioni per il meccanismo di incentivazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili

Quali sono gli incentivi statali previsti per la costituzione delle CER?

Tutte le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) possono beneficiare di incentivi legati all’energia condivisa, suddivisi in due categorie principali:

  1. Tariffa incentivante per l’energia condivisa: È previsto un incentivo per l’energia prodotta da fonti rinnovabili e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Questo incentivo viene riconosciuto dal GSE, che si occupa anche di determinare il quantitativo di energia autoconsumata virtualmente. La tariffa è garantita per 20 anni dall’entrata in esercizio di ogni impianto e varia tra 60 €/MWh e 120 €/MWh, a seconda della potenza dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici situati in determinate aree geografiche, è previsto un incremento fino a 10 €/MWh.

  2. Compenso per l’energia autoconsumata: L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) stabilisce un corrispettivo per l’energia condivisa all’interno della comunità, pari a circa 10,57 €/MWh.

In aggiunta, l’energia rinnovabile prodotta ma non autoconsumata rimane a disposizione del produttore e viene valorizzata secondo le condizioni di mercato. Chi lo desidera può richiedere al GSE l’accesso al meccanismo di ritiro dedicato.

Infine, per le Comunità Energetiche Rinnovabili i cui impianti si trovano in Comuni con meno di 5.000 abitanti, è disponibile un contributo a fondo perduto che copre il 40% del costo dell’investimento. Questo finanziamento è previsto all’interno delle risorse del PNRR.

L’incentivo erogato dal GSE per l’energia elettrica condivisa all’interno di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è composto da una componente fissa e una variabile. La componente fissa è calcolata in base alla dimensione dell’impianto che fornisce l’energia condivisa nel tempo e varia a seconda della sua potenza. La componente variabile, invece, segue l’andamento del prezzo di mercato dell’energia.

L’incentivo fisso tende a diminuire all’aumentare della potenza dell’impianto, mentre quello variabile può oscillare tra 0 e un massimo di 40€/MWh, in relazione al prezzo dell’energia. Inoltre, per compensare la minore produzione degli impianti fotovoltaici situati nelle regioni del Centro-Nord rispetto a quelli del Sud Italia, sono previste le seguenti maggiorazioni:

  • +4 €/MWh per gli impianti localizzati nelle regioni del Centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
  • +10 €/MWh per quelli situati nelle regioni del Nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).

Per ogni Comunità Energetica Rinnovabile (CER), il GSE calcola l’importo da attribuire in base alla quantità di energia elettrica condivisa, seguendo le tariffe stabilite da ARERA. Questo valore viene aggiornato annualmente in relazione ai corrispettivi definiti da ARERA per l’energia condivisa, che nel 2023 ammontavano a 8,48 €/MWh.

Per richiedere la tariffa incentivante e il contributo ARERA, è necessario presentare domanda tramite il Portale informatico fornito dal GSE, dopo essersi registrati a questo link.

Le info per il PNRR

Le informazioni per scoprire come vengono finanziate le Comunità Energetiche Rinnovabili

Chi può beneficiare del contributo in conto capitale del PNRR?

Il destinatario del finanziamento PNRR è chi effettua l’investimento per la costruzione di un impianto di produzione da fonti rinnovabili con una potenza massima di 1 MW, situato in Comuni con meno di 5.000 abitanti e facente parte della CER Valle Camonica.

Il finanziamento a fondo perduto previsto dal PNRR copre il 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (FER), entro i limiti dei costi ammissibili e nel rispetto dei seguenti tetti massimi di investimento, determinati in base alla potenza dell’impianto:

  • 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 €/kW per impianti con potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.100 €/kW per impianti con potenza compresa tra 200 kW e 600 kW;
  • 1.050 €/kW per impianti con potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L’IVA non rientra tra le spese agevolabili, salvo nei casi in cui non sia recuperabile secondo la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto.

Il beneficiario potrà inoltrare la domanda per accedere al contributo PNRR utilizzando la piattaforma appositamente predisposta dal GSE. Per farlo, è necessario effettuare la registrazione preliminare sul Portale, accedendo tramite il link disponibile all’indirizzo web qui. Saranno accettate esclusivamente le richieste relative a impianti i cui lavori di realizzazione non siano ancora stati avviati.

Le operazioni si considerano iniziate nel momento in cui viene assunta la prima obbligazione che rende l’investimento non più revocabile, come, ad esempio, l’emissione di un ordine per le attrezzature o l’inizio dei lavori di costruzione. L’acquisto di terreni e le attività preliminari, quali l’ottenimento di autorizzazioni e la realizzazione di studi di fattibilità, non rientrano nella definizione di avvio dei lavori.

Ecco la riscrittura delle frasi con un linguaggio differente ma mantenendo il significato originale:

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese:

  • Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;
  • Fornitura e posa in opera di sistemi di accumulo energetico;
  • Acquisto e installazione di macchinari, impianti, dispositivi hardware e software;
  • Opere edili strettamente correlati alla realizzazione del progetto;
  • Connessione alla rete elettrica nazionale;
  • Studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
  • Progettazioni, indagini geologiche e geotecniche;
  • Direzione lavori, sicurezza;
  • Collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e supporto tecnico-amministrativo indispensabili per l’attuazione del progetto.

Le ultime quattro categorie di spesa sopra elencate possono essere finanziate per un massimo del 10% dell’importo riconosciuto come ammissibile al contributo.

No, le spese per beni acquisiti tramite un contratto di leasing finanziario non rientrano tra quelle ammissibili per ottenere il contributo PNRR.

Sì, se un produttore accede a un contributo in conto capitale, inclusi i fondi PNRR o altri incentivi, può cumularlo con la tariffa incentivante, purché il contributo non superi il 40% del costo dell’investimento. Tuttavia, in questo caso, la tariffa incentivante subirà una riduzione del 50%. Se il contributo ricevuto supera il limite del 40% del costo dell’investimento, calcolato secondo i massimali stabiliti, il produttore non avrà diritto alla tariffa incentivante per l’energia elettrica generata dall’impianto.

Sì. Se l’impianto ha ricevuto un contributo a fondo perduto, l’incentivo tariffario viene ridotto in proporzione alla quota di cofinanziamento ottenuta. In particolare, nel caso in cui il contributo copra il 40% dell’investimento, la tariffa agevolata subisce una riduzione del 50%.

È possibile registrare più POD intestati alla stessa persona?

Sì, è possibile inserire più POD intestati alla stessa persona.

La quota associativa ammonta a un valore di 30€, si intende da versare una tantum al momento di ingresso nell’Associazione.
Il Consiglio di Amministrazione si riserva di rivedere tale decisione con cadenza annuale.

La quota associativa ammonta a un valore di 150€, si intende da versare una tantum al momento di ingresso nell’Associazione.
Il Consiglio di Amministrazione si riserva di rivedere tale decisione con cadenza annuale.